Oggi, milioni di animali domestici sono parte integrante della nostra società. Diverse sono le leggi che regolano il rapporto tra noi e i nostri amici animali, ecco le più importanti.
Possedere un animale, sia esso un cane o un gatto, non comporta solo piaceri ma anche doveri.
Prima di tutto quello di conoscere le leggi che regolano il loro possesso e la loro vita in società.
È obbligatorio iscrivere il proprio cane all’anagrafe canina?
Sì, la legge stabilisce che è obbligatorio provvedere all’identificazione e alla registrazione dei cani nel modo e nei tempi decisi dalle singole regioni. In generale, dal primo gennaio 2015, il microchip è l’unico sistema valido. Si tratta di un piccolo dispositivo che contiene le informazioni sul cane e soprattutto sull’identità e sui riferimenti del suo padrone. In questo modo, in caso di smarrimento, è possibile capire subito se si tratta di un cane randagio o domestico.
L’iscrizione all’anagrafe canina, una banca dati realizzata dal Ministero della Salute che raccoglie le informazioni relative ai cani identificati in Italia per mezzo del microchip, deve essere fatta entro i 2 mesi di vita o entro 30 giorni dal possesso dell’animale, se ha più di due mesi.
L’iscrizione è, per il momento, obbligatoria solo per i cani ma è possibile farla anche a gatti e furetti. Attenzione se si cambia casa. La legge dice infatti che: “Nel caso di mutamento della residenza del proprietario o del detentore ovvero di trasferimento della proprietà o della detenzione, il cane deve essere reiscritto presso l’anagrafe dell’azienda USL competente per territorio, con il codice ad esso già attribuito”.
Cosa devo fare se smarrisco il mio cane?
In caso di smarrimento, dice la legge (che può variare leggermente da regione a regione) “Il proprietario è tenuto a denunciarlo tempestivamente ai Carabinieri o alla Polizia”. La denuncia dovrà poi essere trasmessa alla USL di residenza entro 15 giorni.
Il condominio può vietarmi di tenere un animale domestico?
La presenza di animali domestici nei condomini è regolata dal Codice Civile che, proprio su questo tema, è stato recentemente riformato, liberalizzando l’ingresso di cani e gatti. In pratica oggi la legge dice che i regolamenti condominiali non possono vietare di avere animaliperché i cani e i gatti vanno considerati come veri e propri membri del “nucleo familiare”.
L’unico caso in cui tenere un animale è vietato è se lo prevede il contratto di locazione dell’appartamento. Tuttavia la loro presenza non deve essere lesiva dei diritti degli altri condomini.
Questo significa che i proprietari dell’animale devono ridurre al minimo le occasioni di disturbo, soprattutto nelle ore notturne. Per quanto riguarda invece l’accesso degli animali nelle parti comuni del condominio, secondo il Codice Civile, ogni condomino ha il diritto di usufruire di questi spazi, sempre nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. Attenzione: un animale può essere allontanato da un condominio solo in casi di particolare gravità (scarsa igiene, malattie ecc…) che devono essere documentate dal servizio veterinario pubblico (USL).
Se il mio cane morde qualcuno che responsabilità ho?
Il Codice Penale parla, in questo caso, di “omessa custodia di animale pericoloso” (articolo 672 c.p.). Un reato che si verifica se il padrone dell’animale non ha rispettato “le regole di diligenza e di prudenza” come utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a 1,50 metri nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, o portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali. In questi casi il proprietario è responsabile sia dal punto di vista penale che da quello civile e rischia perciò di dover anche risarcire la persona danneggiata o ferita dal suo animale.
Cosa devo fare se vedo qualcuno che maltratta un animale o lo tiene a catena?
In realtà, secondo la legge, queste due situazioni sono molto diverse.
Secondo il Codice Penale (articolo 544) costituisce reato qualsiasi trattamento che non rispetti l’animale. In caso di maltrattamenti bisogna presentare una denuncia alla Polizia Municipale, alla Polizia di Stato, ai Carabinieri o alla Forestale. Nel caso no si conosca l’identità della persona che ha maltrattato l’animale si può sporgere comunque denuncia contro ignoti.
Per quanto riguarda invece gli animali tenuti alla catena, non esistono norme statali che lo vietino esplicitamente. Tuttavia questa materia è spesso normata dalle leggi regionali che, nella maggior parte dei casi, consentono di tenere l’animale alla catena, imponendo però una lunghezza minima (di solito 3 metri).
Il mio animale può entrare nei locali pubblici?
Secondo la legge del nostro Stato (DPR 8 febbraio 1954, n.320 “Regolamento di Polizia Veterinaria”) i cani e gli altri animali domestici hanno libero accesso in strutture pubbliche e luoghi aperti al pubblico purchè i cani siano tenuti al guinzaglio e, all’occorrenza, indossino la museruola e i gatti viaggino in trasportino.
Unica eccezione è il divieto di accesso nei locali in cui “vengono preparati e/o immagazzinati gli alimenti” (Reg. Ce 852/2004). Per intendersi: è vietato entrare nelle cucine di un ristorante con un cane ma non è vietato dalla legge sedersi al tavolo di un ristorante in compagnia del proprio cane. Tuttavia, nei casi in cui c’è “un’esigenza di tutela igienico sanitaria certificata”, il proprietario del locale può comunque vietare l’accesso agli animali.
Se il mio cane scappa sono responsabile di eventuali danni fatti?
Il Codice Civile (art. 2052 del Codice Civile) stabilisce che “il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui l’ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
Questo significa che il proprietario risponde dei danni causati dagli animali indipendentemente dal fatto che lui stesso abbia o meno una parte di responsabilità. Diverso il caso di danni derivanti dall’urto tra un autoveicolo e un animale. Il proprietario dell’animale viene sempre ritenuto responsabile, ma lo è anche il conducente poiché quest’ultimo, sempre secondo il Codice Civile, è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del suo veicolo se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.